Loredana Lo Monaco

Geometra

PREVENZIONE INCENDI

Dalla valutazione del rischio al CPI

Le attività soggette ai controlli dei VVF sono elencate nell'allegato 1 del DPR 151/2011, classificate per soglie in tre categorie di rischio, in base al fattore di rischio più rilevante per ciascuna attività (altezza, superficie, volume, affollamento previsto, potenza...).

La procedura per ottenere l'attestazione di conformità antincendio / CPI è collegata alla categoria di rischio:

  • A (basso) - SCIA antincendio e controlli a campione
  • B (medio) - Valutazione progetto, SCIA antincendio e controlli a campione
  • C (alto) - Valutazione progetto, SCIA antincendio e sopralluogo dei VVF

La SCIA antincendio protocollata e completa di certificazioni vale come attestazione di conformità antincendio per le categorie A e B, per cui sono previsti controlli a campione. Per la categoria C, il verbale di sopralluogo dei VVF vale come CPI.

Nella valutazione del rischio incendio, il contesto è determinante quanto l'attività stessa, quindi per il preventivo è necessario un sopralluogo.

Dalla valutazione del rischio incendio derivano:

  • la procedura burocratica per ottenere l'attestazione di conformità / CPI
  • la strategia antincendio o progetto, ovvero l'insieme delle misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Le misure di prevenzione riguardano l'organizzazione dell'attività (procedure organizzative e buone prassi da attuare in condizioni ordinarie e di emergenza per ridurre i rischi) e il mantenimento in efficienza di impianti e dispositivi di sicurezza e l'aggiornamento di addetti antincendio (Gestione della Sicurezza Antincendio - GSA)

Le misure di protezione:

  • passiva possono prevedere interventi edilizi per la compartimentazione (di locali di deposito, vie di esodo, aree con rischi specifici), la realizzazione di aperture per ventilazione e smaltimento fumo e calore, uscite di sicurezza, scale antincendio...
  • attiva riguardano dispositivi (estintori, luci di emergenza, segnaletica), impianti antincendio (controllo ed estinzione, rivelazione ed allarme) e la formazione di addetti antincendio con specifici corsi di addestramento in base al livello di rischio dell'attività ed alle previsioni del piano di emergenza

Rinnovo periodico del CPI

Con il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio / CPI, previsto ogni 5 o 10 anni, in base all'attività, si dichiara che le condizioni di sicurezza dell'attività sono rimaste inalterate.

Pertanto, se l'attività ha subito modifiche rilevanti (con aggravio di rischio), si procederà come per una nuova attività, ripartendo dalla valutazione del rischio incendio.

Alcuni esempi di modifiche rilevanti che implicano un aggravio di rischio (allegato 4 DM 7/8/2012):

  • rivestire prospetti, coperture e vie di esodo con materiali aventi classe di reazione al fuoco peggiorativa (per esempio EPS – classe E infiammabile) rispetto all'esistente (per esempio ceramica / cemento / pietra naturale – classe A1 incombustibile). Per confrontare le classi di reazione al fuoco dei diversi materiali da costruzione si può fare riferimento al DM 10/3/2005 e alla scheda tecnica del materiale.
  • rendere inutilizzabili in modo permanente uscite di sicurezza, dispositivi ed impianti antincendio, ostruire aperture di ventilazione, compromettere la compartimentazione
  • aumentare carico di incendio, superficie, altezza, volume, potenza, affollamento previsto dell'attività